Una nuova società, una nuova Costituzione


Una nuova società….una nuova Costituzione

 

Premessa dell’autore

Il presente documento, il cui autore è Arnaldo Demetrio, ovvero Jàdawin di Atheia, è un’elaborazione di un’ipotetica Costituzione nata a seguito di un cambiamento totale dell’assetto politico, sociale, economico, organizzativo e finanziario dello Stato italiano: se questo possa essere conseguenza di una rivoluzione, di un colpo di Stato o di un processo pacifico, democratico e condiviso è dato solo al lettore immaginare. Sta di fatto che rimane evidente che gli “indirizzi”, citati nel titolo stesso del documento, non possono che fare riferimento ad una situazione “pre-esistente” a quella descritta nella presente Costituzione.

Questa, quindi, non è solo una Costituzione in senso stretto ma contiene elementi, indirizzi ed indicazioni che normalmente non sono compresi in una Costituzione.

Il presente lavoro si è basato sulla Costituzione della Repubblica Italiana vigente alla data dell’agosto 2006 dc, ed alcune parti sono identiche.

A scanso di malintesi è bene precisare che il federalismo qui descritto è pensiero dell’autore, e non ha nessun riferimento a formazioni o movimenti politici italiani, passati e presenti.

A ulteriore precisazione, l’autore sa di non essere un esperto a nessun titolo: il presente documento sarà certamente caratterizzato da ingenuità, ripetizioni, contraddizioni, insistita semplificazione a tutti i costi. Se i lettori mi vorranno fare notare tutte queste cose io sarò loro molto grato e ne trarrò certamente un insegnamento ed un aiuto.

Ancorché non registrato in alcun modo, il presente documento è di proprietà esclusiva dell’autore, è liberamente utilizzabile da chiunque purché rimanga tale e quale e sia citato l’autore e la fonte. Il presente documento, per il quale in teoria si potrebbe parlare di regime di copyleft, è disponibile sul sito personale dell’autore, che deve essere così citato come fonte esclusivamente come qui sotto riportato:

“Il sito di Jàdawin di Atheia” www.jadawin.info

Milano, inizio elaborazione agosto 2006 dc, elaborazione saltuaria nel corso di 2006 dc e 2007 dc, fine della prima stesura 5 luglio 2007 dc, correzione del 19 giugno 2009 dc, correzione del 4 giugno 2010 dc, correzione del 4 novembre 2010 dc.

 

Costituzione

della

Repubblica Federale Italiana

con indirizzi di organizzazione sociale ed economica

 Principi fondamentali

Articolo 1

La Repubblica Federale Italiana è una repubblica democratica federale, composta dalle repubbliche locali. Essa è fondata sul lavoro equamente distribuito, organizzato principalmente nella cooperazione, su un’equa distribuzione dei profitti, sull’intervento diretto dello Stato nell’economia, su un assetto complessivo della società teso a superare il modello capitalista e ad elevare notevolmente il livello di vita di tutti i cittadini, sfavorendo al contempo l’accumulazione di enormi profitti da parte di poche persone o gruppi. La Repubblica Federale Italiana non ha, altresì, alcun modello economico-sociale di riferimento se non uno suo, anche se fortemente, ma criticamente, influenzato dal modello comunista e da tutte le esperienze di sinistra, anarchiche e libertarie comprese, che tende a conciliare l’iniziativa privata con una sempre maggiore aspettativa di elevato benessere per tutti i cittadini, di maggior tempo per vivere una vita piena, sana e degna di essere vissuta, in un ambiente in cui la vita naturale e selvatica sia in armonia con la presenza umana sul territorio.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e nel rispetto delle leggi federali e locali.

Le decisioni di tutti i consigli, e delle relative sotto-divisioni, sono deliberate secondo i seguenti criteri:

  • Maggioranza relativa: maggioranza di voti in percentuale, con frazioni arrotondate per eccesso a partire da 0,5 che è considerato unità successiva, dei membri del relativo consiglio;
  • Maggioranza assoluta: maggioranza del cinquanta per cento più 1, con frazioni arrotondate per eccesso a partire da 0,5 che è considerato unità successiva, dei membri del relativo consiglio;
  • Maggioranza qualificata: maggioranza dei due terzi, con frazioni arrotondate per eccesso a partire da 0,5 che è considerato unità successiva, dei membri del relativo consiglio.

 Articolo 2

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza discriminazioni in base al sesso o all’orientamento sessuale, alla razza o all’etnia, alla lingua, alla concezione del mondo, alla religione, alla filosofia, alle idee politiche o alle condizioni personali e sociali. A questo principio si uniforma l’azione dello Stato in ogni aspetto della vita sociale e collettiva. Lo Stato fa suoi i principi di partecipazione effettiva di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, al contributo di questi in tutti i sensi e al beneficio da parte di questi dell’intera ricchezza del Paese, e richiede da loro un preciso impegno in tal senso.

Articolo 3

La repubblica non riconosce il lavoro come valore in sé, eterno ed immutabile, e favorisce con ogni mezzo l’alleviamento della fatica, perseguendo l’aumento del benessere di tutti e combattendo l’eccessivo benessere di pochi. Di conseguenza utilizza il termine alternativo di attività. Al contempo valorizza la manualità, le attività artigianali e la produzione artistica e culturale, ne difende e ne favorisce l’attuazione, la salvaguardia e lo sviluppo a tutti i livelli: privato, collettivo e scolastico. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto a svolgere un’attività il più possibile utile e necessaria alla società e con pari dignità con le attività più creative ed intellettuali, e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il diritto ed al contempo il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o artistico o culturale della società e del suo personale.

Articolo 4

La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. La Repubblica Federale Italiana, in questo contesto, si articola nelle seguenti repubbliche locali, ognuna con una bandiera, un inno nazionale e una capitale:

Repubblica di Savoia, capitale Aosta

Repubblica Piemontese, capitale Torino

Repubblica di Provenza, capitale Cuneo

Repubblica Lombarda, capitale Milano

Repubblica Ligure, capitale Genova

Repubblica Tirolese, capitale Bolzano

Repubblica Trentina, capitale Trento

Repubblica Veneta, capitale Venezia

Repubblica Friulana, capitale Treviso

Repubblica Emiliana Romagnola, capitale Bologna

Repubblica Toscana, capitale Firenze

Repubblica Umbra, capitale Perugia

Repubblica delle Marche, capitale Ancona

Repubblica Abruzzese, capitale Pescara

Repubblica del Lazio, capitale Roma

Repubblica Molisana, capitale Campobasso

Repubblica Campana, capitale Napoli

Repubblica Lucana, capitale Potenza

Repubblica del Tavoliere, capitale Foggia

Repubblica della Murgia, capitale Bari

Repubblica del Salento, capitale Lecce

Repubblica Silana, capitale Cosenza

Repubblica Calabrese, capitale Reggio Calabria

Repubblica Siciliana, capitale Palermo

Repubblica di Sardegna, capitale Cagliari.

1.Ogni repubblica ha proprie leggi, purché non in contrasto tra loro e con le leggi federali. Le repubbliche possono nascere, dividersi o accorparsi per proposta popolare sottoscritta da almeno un milione di cittadini e ratificata o respinta da referendum a maggioranza relativa senza quorum. Il risultato ha valore per cinque anni e per questo periodo non può essere presentata proposta uguale o contraria.

2.Si può, con l’approvazione della maggioranza assoluta delle popolazioni dei Comuni, Comunità Locali e Aree Locali espressa mediante referendum a maggioranza assoluta senza quorum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli delle Repubbliche interessate, consentire che Comuni, Comunità Locali e Aree Locali, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Repubblica e aggregati ad un’altra.

3.Con gli stessi criteri il mutamento delle suddivisioni territoriali e l’istituzione di nuove nell’ambito di una Repubblica sono stabiliti con legge della Repubblica Federale, su iniziative delle aree territoriali, sentita la stessa Repubblica federata. La Repubblica federata, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuove aree territoriali e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

La capitale federale centrale è Milano. Hanno funzione di capitale federale decentrata le città di:

Torino per le repubbliche Savoia, Piemontese, Provenza e Ligure
Verona per le repubbliche Tirolese, Trentina, Veneta e Friulana
Piacenza per  le repubbliche Lombarda ed Emiliana Romagnola
Pistoia per le repubbliche Toscana ed Umbra
Pesaro per le repubbliche Marche e Abruzzese
Barletta per le repubbliche Molisana e Tavoliere
Brindisi per le repubbliche Murgia e Salento
Catanzaro per le repubbliche Lucana e Silana

Articolo 5

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e dialettali.

La Repubblica s’impegna a adottare, elaborare in proprio o di concerto con cittadini ed organizzazioni internazionali una lingua universale semplice, immediata, di facile apprendimento ed utilizzo che faciliti come mai fatto finora la comprensione tra tutti i popoli del mondo e sgravi la comunità internazionale dagli enormi costi sopportati finora per la complessa opera di traduzione tra le molte lingue del pianeta. Non ha importanza che sia l’esperanto o altra lingua artificiale, passata, presente o futura, ma è importante che ne sia adottata una e che questa sia insegnata insieme a quella italiana ed alle lingue ed ai dialetti locali. La Repubblica si impegna a livello internazionale, in modo deciso, in questo compito.

Articolo 6

La Repubblica Federale Italiana promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Lo Stato combatte il fanatismo e la speculazione riguardo a tutte le tecnologie, comprese quelle informatiche, ma al contempo considera, soprattutto queste ultime, come un’eccezionale opportunità per perseguire gli scopi di cui agli articoli 2, 3 e 28. Combatte i ciechi interessi capitalistici delle grandi corporazioni internazionali e favorisce lo sviluppo di software libero, condiviso e partecipato, promuovendone lo sviluppo in ogni sua forma.

Articolo 7

La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, persegue l’obiettivo di un aumento generalizzato delle aree boschive, forestali e selvagge, riducendo drasticamente l’impatto devastante dell’antropizzazione selvaggia e senza regole degli ultimi due secoli.

Articolo 8

Lo Stato è indipendente da qualsiasi religione, chiesa, setta o credenza ed è a loro superiore in ogni ordine e grado. Lo Stato non riconosce alcun patto od intesa pre-esistente ed ingloba nel suo territorio l’ex- Stato Vaticano, e nel suo patrimonio tutti i beni di questo, anche internazionali, senza indennizzo alcuno.

Articolo 9

La Repubblica Federale Italiana è uno Stato ufficialmente a-religioso e fortemente laico: tutte le concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche sono ammesse con pari diritti e doveri purché non contrastino con la legge e la Costituzione. Ogni organizzazione che si richiami a concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche vive, si finanzia e si organizza in modo autonomo dallo Stato il quale può, all’occorrenza, stabilire intese, anche economiche, con ognuna di loro. Le organizzazioni anzidette non hanno diritto ad interferire, in alcun modo, con la vita, le istituzioni e le organizzazioni della Repubblica in modo che prevalga esclusivamente il loro punto di vista. Specificatamente non sono ammesse la presenza, l’organizzazione di culto e la propaganda di tali organizzazioni nell’amministrazione pubblica e dello Stato, nelle imprese di ogni tipo, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’apparato della sicurezza e nella sanità. Ogni eventuale deroga è stabilita a livello locale e approvata dalle autorità centrali.

Per il suo carattere a-religioso ed aconfessionale profondamente laico la Repubblica non riconosce valore al concetto di “santità” o “beatitudine” e quindi vieta per legge l’utilizzo di nomi di santi o beati o concetti religiosi sia per indicare località, strade o luoghi sia per denominare qualsiasi struttura, ente od organizzazione pubblica o privata. Procede quindi, per quanto possibile e seguendo comunque norme di buon senso, a sostituire tali denominazioni con altre più consone.

Lo stesso concetto è esteso all’esposizione di simboli, ritratti, immagini, raffigurazioni e simili in e sopra qualunque edificio od ambiente che non sia abitazione privata, con l’eccezione ovvia delle strutture di rilevante interesse culturale ed artistico.

(Nota dell’autore: mentre per Piazza del Duomo o Piazza Duomo, in qualsiasi località, la denominazione potrebbe anche restare, non ha nessuna giustificazione quella di Piazza dei Santi Apostoli. Similmente la “Madonnina” in cima al Duomo di Milano resterebbe al suo posto).

Per lo stesso motivo lo Stato adotta un calendario laico senza alcun riferimento a santi, beati o concetti religiosi ma, eventualmente, con riferimento a persone e gruppi distintesi nel progresso civico, sociale, scientifico, culturale ed ambientale della collettività. Tale concetto è esteso ad ogni aspetto della comunicazione pubblica ufficiale ed alle imprese ed alle strutture di ogni natura.

Similmente le festività religiose sono sostituite con altrettante, ed in maggior numero, festività civili.

Per quanto precede la numerazione e la datazione queste dovrebbero essere cambiate ma, per ragioni pratiche, diviene obbligatorio per legge, quando necessario, sostituire l’espressione AC o A.C., avanti Cristo, con la stessa espressione in caratteri minuscoli ac avente l’esplicazione, eventualmente per esteso, di ante (data) convenzionale, e di sostituire l’espressione DC o D.C., dopo Cristo, con la stessa espressione in caratteri minuscoli dc avente l’esplicazione, eventualmente per esteso, di data convenzionale. Tutte le riedizioni di qualunque forma mediatica pre-esistente devono essere obbligatoriamente aggiornate in tal senso. Con lo stesso criterio sono punite le violazioni a questa norma anche se espresse solo verbalmente da esponenti pubblici, insegnanti e docenti nell’esercizio delle proprie funzioni, che tali espressioni compaiano o no su mezzi mediatici, a seguito denuncia di qualsiasi cittadino o di funzionario pubblico. L’indagine per accertare la veridicità di tale denuncia sarà svolta dalla Sicurezza Nazionale e dal Dipartimento Giudiziario come di seguito specificato in questo documento.

Ogni partecipazione fisica e/o sostegno economico e finanziario a processioni, sagre, fiere e manifestazioni a carattere confessionale da parte di strutture pubbliche, o loro esponenti nella loro veste ufficiale, è vietato per legge.

Su tutti i mezzi mediatici non esplicitamente confessionali è vietata qualsiasi forma di superstizione religiosa, soprattutto astrologia, cartomanzia, e simili.

Con particolare riferimento a giochi, quiz e trasmissioni mediatiche, come radio e televisione ed Internet, argomenti confessionali possono essere trattati col dovuto distacco critico ed in modo assolutamente imparziale. Lo stesso dicasi per i divulgatori e le guide artistiche, che devono conformarsi a quanto sopra esposto.

Ogni attività basata su quanto sopra esposto è vietata per legge, ad eccezione che nel proprio nucleo o famiglia per motivi di gioco, e comunque esclusivamente a titolo gratuito.

Le violazioni a questo articolo della presente costituzioni saranno punite a norma del Codice Sociale.

Articolo 10

La repubblica ha il compito prioritario di promuovere il progresso economico, sociale, culturale, scientifico e tecnologico della società, con particolare riguardo alla salvaguardia dell’ambiente, al ripristino di ambienti naturali selvaggi e non antropizzati e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Rientra in questi intenti una ferma politica demografica per la consistente e decisa diminuzione della popolazione, per adeguarla a livello ottimale in un corretto rapporto tra risorse del territorio, risorse energetiche, limiti dello sviluppo, qualità della vita, umanizzazione della convivenza e minimo inquinamento possibile. Di conseguenza la repubblica favorisce la società rurale a scapito di quella urbana, contrasta la formazione e l’ampliamento di centri urbani sovrappopolati, regolamenta l’immigrazione al fine che questa non vanifichi i risultati della politica demografica. Le aree urbane abbandonate sono utilizzate per servizi sociali o abbattute e restituite alla natura.

Lo Stato considera fondamentale che la popolazione anziana prosegua la propria vita, al di là del periodo lavorativo, in modo più che dignitoso, economicamente e socialmente, e attua tutto quanto in suo potere per garantire questo principio, destinandovi congrua parte delle proprie risorse.

Articolo 11

La bandiera della Repubblica Federale Italiana è tricolore: croce a “x” bianca e quattro triangoli alternati verdi e rossi. L’inno nazionale è l’aria del “Nabucco” di Giuseppe Verdi.

Articolo 12

Trattati internazionali con implicazioni sulle leggi e sugli ordinamenti della repubblica sono considerati validi, in tutto o in parte, solo se non in contraddizione con la Costituzione e con le leggi dello Stato.

Lo Stato intrattiene, se stabilito di concerto dal Dipartimento Estero e dal Governo Federale, relazioni di ordinaria amministrazione con tutti gli Stati ma non riconosce ufficialmente, da parte di Dipartimento Esterno e Governo Federale che agiscono di concerto, l’esistenza di Stati non elettivi come regni, imperi, granducati, principati e simili, anche se costituzionali. Di conseguenza il Dipartimento Estero non mantiene presso questi Stati una propria ambasciata e non ammette sul proprio territorio l’ambasciata degli stessi. In regime di reciprocità è mantenuto con questi Stati solamente un Ufficio di Rappresentanza. In mancanza di accordo bilaterale questi uffici non sono istituiti.

Parte prima

Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti civili

 Articolo 13

La libertà personale, della corrispondenza e di tutte le forme di comunicazione, del domicilio e delle sedi di attività produttive, nonché la libertà di muoversi e spostarsi sul territorio nazionale e verso l’estero sono inviolabili. La legge disciplina detenzione, ispezione o perquisizione personale e ogni altra restrizione della libertà personale. In casi di necessità e urgenza, indicati dalla legge, sono previsti provvedimenti provvisori da parte delle autorità di sicurezza che sono validi di per sé. Violenze fisiche o morali sono punite a tutti i livelli. La detenzione preventiva è regolata dalla legge e dal Dipartimento Giudiziario.

Articolo 14

La repubblica disconosce la discendenza patrilineare e il sistema patriarcale, ed è ugualmente contraria a una discendenza matrilineare e a un sistema matriarcale. Di conseguenza la denominazione delle persone prevede i seguenti principi generali:

Il cognome di discendenza paterna è abolito e rimane evidente solo negli atti pubblici e nelle certificazioni e per quanto attiene la ricostruzione e l’identificazione genealogica

Ad ogni persona, alla nascita, sono assegnati uno o più nomi propri da parte di chi la riconosce come propria discendenza o, in mancanza, provvede al suo mantenimento. In caso di figli di incerta o sconosciuta origine lo Stato provvede all’assegnazione di uno o più nomi

Ogni persona, raggiunta la maggiore età di diciotto anni, può cambiare i propri nomi o aggiungerne di nuovi, rimanendo traccia storica dei pregressi. La stessa possibilità è concessa ogni dieci anni.

Articolo 15

La repubblica non riconosce la famiglia, così come storicamente conosciuta, come unica forma concepibile di aggregazione tra gli individui e ammette, di conseguenza, forme diverse di aggregazione, con pari dignità. La repubblica individua, nella forma del nucleo abitativo, brevemente denominato nucleo, la struttura di base di aggregazione e fa obbligo al/ai/alle componente/i del nucleo la registrazione e l’aggiornamento dello stesso ad ogni sua variazione, sia nell’ubicazione sia nella composizione, entro sei mesi dal loro verificarsi. L’origine di ogni individuo, precedentemente stabilita dai concetti di paternità e maternità, è stabilita con il criterio di appartenenza comunitaria, riferita alla/alle persona/e componenti il nucleo che, volontariamente e di comune accordo, ne diano comunicazione. In mancanza di ciò lo Stato provvede obbligatoriamente a esami clinici e genetici per stabilire, per quanto possibile, l’origine di ogni individuo. In caso di esito negativo, o nell’impossibilità di identificare i possibili progenitori, provvede a fornire un’identità all’individuo.

Per gli stessi motivi lo Stato combatte il nomadismo: alle popolazioni che storicamente hanno fatto del nomadismo il loro stile di vita, come genericamente zingari e rom, lo Stato offre finanziariamente ed istituzionalmente la possibilità di avere casa, lavoro e diritti al pari dei propri cittadini. Se tale possibilità è rifiutata o violata lo Stato espelle fisicamente d’autorità individui e gruppi accompagnandoli alla più vicina frontiera, schedando le persone coinvolte ed impedendo loro il rientro nel Paese se non garantito dalla effettiva e definitiva accettazione delle presenti condizioni.

Il nomadismo di transito della durata massima di un anno è ammesso.

Articolo 16

I cittadini hanno diritto di riunirsi in qualsiasi luogo, pacificamente e senza armi. Ogni riunione in luogo chiuso, privata o aperta al pubblico, è libera. Le riunioni, le manifestazioni e i cortei con intento di coinvolgere la comunità, che si svolgono in spazi aperti, sono libere, con preavviso, a carattere informativo, di un giorno alle autorità locali, che possono vietarle solo per validi e dimostrati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, sui quali decide il Dipartimento Giudiziario. I cittadini sono liberi di associarsi in comitati, movimenti, organizzazioni e partiti i cui scopi non siano manifestamente contro la legge. Le società segrete e le società politiche organizzate militarmente non sono ammesse.

Lo Stato, per quanto possibile, sostiene finanziariamente e logisticamente l’avvio ed il proseguimento, per un determinato periodo deciso dai Consigli con periodicità di cinque anni, delle attività di tutte le associazioni.

Per favorire l’uguaglianza tra i cittadini la Repubblica abolisce ufficialmente ogni forma colloquiale di reverenza come il lei o il voi, stabilendo di conseguenza il tu come forma ufficiale, conformando a questo principio tutti i propri organi ed atti, a partire dall’istruzione.

Per lo stesso principio è vietato per legge l’uso dei termini di onorevole, eccellenza, sua santità e simili e sull’uso, ancorché precedentemente non riconosciuto legalmente ma tollerato, di fatto, dei titoli nobiliari.

Non è vietato per legge ma è fortemente sfavorito e reso assolutamente non obbligatorio l’uso colloquiale di titoli professionali come Dottore, Ingegnere, Geometra, Ragioniere e simili.

Non per motivi religiosi o filosofici ma per motivi di eguaglianza sociale ed individuale e nel pieno rispetto del concetto di laicità assoluta e per la dignità della donna e dell’uomo, lo Stato vieta per legge in modo assoluto l’uso di copricapi e veli che nascondano, per motivi religiosi e/o superstiziosi, tutto o in parte il corpo dei cittadini e degli immigrati senza cittadinanza. A titolo esemplificativo si fa riferimento al velo ed al burka islamici ed al turbante indiano.

Tutti i cittadini hanno diritto a professare, esercitare in pubblico, organizzare, manifestare e propagandare la propria concezione del mondo, atea o agnostica o religiosa, e la propria convinzione politica nei limiti stabiliti dall’Articolo 9 della Costituzione e dalle leggi in vigore.

Il carattere ecclesiastico o filosofico e il fine di religione o di culto o di concezione del mondo d’un’associazione od istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative, né di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di sua attività.

Articolo 17

Tutti i cittadini hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la propria emotività con la parola, lo scritto, il suono, l’immagine e ogni altro mezzo di diffusione, definito di seguito “mezzo di comunicazione”. Il mezzo di comunicazione non può essere soggetto ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità sociale nel caso di delitti, per i quali l’apposita legge sulla comunicazione espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità sociale, il sequestro del mezzo di comunicazione periodico o aperiodico può essere eseguito da responsabili della sicurezza federale che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità sociale. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

Per lo Stato non esistono i reati di vilipendio, di offesa o di diffamazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, e con qualsiasi modalità, anche con modalità ed epiteti cosiddetti volgari, e lascia liberi individui e gruppi di confrontarsi reciprocamente nei soli limiti del rispetto delle leggi dello Stato e nel rispetto della sicurezza pubblica.

La legge stabilisce, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento del mezzo di comunicazione periodico o aperiodico.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie ai criteri di comune decenza stabiliti dall’apposita legge sulla comunicazione.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le sue violazioni.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, religiosi, filosofici od ideologici, della capacità sociale, della cittadinanza, del/dei  nome/i proprio/propri.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Articolo 18

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ed è gratuita per tutti i cittadini e le imprese. La gratuità è garantita dallo Stato. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Articolo 19

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici, religiosi, filosofici od ideologici.

Articolo 20

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale od occasionale per motivi di sanità o di sicurezza. Se la permanenza in un luogo, superando i sei mesi continuativi di durata, diventa stabile il cittadino deve registrare l’appartenenza ad un nuovo nucleo o ad uno già esistente nello stesso luogo preciso, anche se questo luogo fosse una struttura di ospitalità come alberghi, hotel, pensioni, residence o altro. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, religiose, filosofiche o ideologiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Ogni cittadino oltre i diciotto anni è provvisto di un unico documento elettronico di identità valido cinque anni, sotto forma di tessera plastificata con microprocessore e fotografia aggiornata, che vale per tutte le funzioni inerenti l’intera appartenenza alla comunità, compresa l’abilitazione alla guida di veicoli terrestri, marini, sottomarini e aerei.

Lo stesso documento di cui sopra ha la funzione di denaro elettronico e sostituisce le pre-esistenti carte di credito. L’unità monetaria è denominata credital declinata solo al singolare, suddivisa in centesimi. La repubblica promuove il sempre maggiore uso del denaro elettronico per tutte le transazioni a scapito del denaro cartaceo, fino alla tendenziale eliminazione totale di quest’ultimo.

Articolo 21

La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. La detenzione preventiva deve essere autorizzata, nei casi previsti, dall’autorità sociale. La durata complessiva del procedimento non può superare, in alcun caso, i cinque anni e l’autorità sociale si impegna per legge a rispettare questo termine. I gradi di giudizio sono nel numero di tre: Primo Procedimento, Secondo Procedimento d’Appello, Procedimento Definitivo del Consiglio del Dipartimento Giudiziario. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari alla Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo e devono tendere alla rieducazione effettiva del condannato e al suo reinserimento a pieno titolo nella comunità. Non è ammessa la pena di morte, nemmeno nei casi previsti dalle cosiddette precedenti leggi militari di guerra. Non è ammessa la pena dell’ergastolo. La pena detentiva, compresi i casi di omicidio e di strage, non può superare i quindici anni.

Sconti di pena possono essere eccezionalmente concessi per gravi motivi, come quelli di salute, o per manifesta ed accertata riabilitazione del soggetto. In casi di scarcerazione e di recidiva la pena precedentemente diminuita deve essere scontata fino alla primitiva scadenza, oltre alla nuova pena comminata.

Articolo 22

I funzionari e i dipendenti dello Stato e delle Repubbliche federate e degli enti pubblici non sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali e civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato, alle Repubbliche federate e agli enti pubblici. In caso di condanna questi sono tenuti a un rimborso finanziario nei confronti del/degli/delle offeso/i/e, stabilito dalla legge. I funzionari e i dipendenti di cui sopra, in caso di condanna, sono sottoposti a provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge.

Articolo 23

L’ordinamento giuridico italiano si conforma solo in parte alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti pre-esistenti sono profondamente rivisti nel linguaggio e nella logica ed accorpati razionalmente in nuove, poche, essenziali e concrete leggi la cui numerazione parte da 1.

I numerosi e pre-esistenti “codici di procedura” vengono, di conseguenza, accorpati, unificati e semplificati in un unico Codice Sociale suddiviso in Sezioni che, di norma, non fa distinzioni tra “penale”, ovvero la detenzione, e “civile”, ovvero la sanzione economica.

Le leggi, generalmente, si distinguono in Leggi Federali, che riguardano il Paese nel suo complesso e nei rapporti tra le singole repubbliche federate, e Leggi Nazionali, che riguardano le singole repubbliche e le loro suddivisioni interne.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, la cui adesione è rivista se non congruente con le leggi della Repubblica Federale Italiana.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Al contempo la Repubblica riconosce ai propri cittadini la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela la vita degli italiani all’estero.

 Rapporti etico-sociali

 Articolo 24

La Repubblica riconosce i diritti del nucleo come comunità naturale fondata sull’individuo o sull’unione di due o più persone, senza distinzione di sesso ed orientamento sessuale o di genere.

Articolo 25

L’unione, forma di aggregazione tra due o più persone appartenenti ad un nucleo non individuale, è ordinata sull’eguaglianza morale e sociale dei componenti, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità del nucleo. L’unione sostituisce il matrimonio come istituzione regolante la convivenza di due o più persone ed è celebrata da un organo od un esponente di un consiglio territoriale qualsiasi nel territorio federale, di scelta dei contraenti, e registrato a livello nazionale.

Il matrimonio religioso, ideologico, filosofico o politico non è riconosciuto dalla legge ed ha carattere esclusivamente privato. Se contrasta con i diritti del nucleo è sanzionato dal Codice Sociale.

Il termine che identifica tra loro le persone unite nel nucleo è stabilito per legge in compagno/a/e/i. I precedenti termini di marito e moglie sono tollerati nell’uso comune ma non da parte delle autorità e negli atti pubblici.

Il cosiddetto concubinaggio, di solito conosciuto a dominanza maschile, perde quindi la caratteristica di reato purché non leda, nei termini di legge, dignità ed integrità fisica, materiale, etica, civica e sentimentale di alcun componente del nucleo.

Articolo 26

È dovere e diritto dei componenti del nucleo mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del nucleo, purché riconosciuti da uno o tutti i componenti il nucleo. Nei casi di incapacità dei componenti del nucleo, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti da parte dello Stato.

Articolo 27

La legge assicura ai figli nati fuori dall’unione nel nucleo ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri del nucleo legittimo. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca dell’origine.

Articolo 28

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione del nucleo e dell’unione e l’adempimento dei compiti relativi, limitando nel contempo, però, l’aumento della popolazione, con disincentivi economici e di legge, nella misura di un massimo di due nuove nascite ogni due persone. Lo Stato protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo purché questi non siano confessionali o religiosi.

Articolo 29

Lo Stato, per limitare gli inevitabili problemi legati alla diversa e più promiscua organizzazione dei legami affettivi e per tutelare le giovani generazioni da un possibile disagio affettivo e materiale, favorisce il più possibile la crescita dei figli in situazioni il più collettive possibile, garantendo da una parte il rapporto insopprimibile con i genitori effettivi ma limitando nel contempo un’eccessiva dipendenza da questi e dalle dinamiche aggressive e disgregatrici che caratterizzano in modo spesso drammatico la cosiddetta “famiglia naturale”. Dando attuazione alle più moderne e non conformiste teorie pedagogiche, lo Stato persegue il fine della realizzazione di una comunità affettiva allargata, nella quale adulti e giovani reciprocamente si arricchiscano dei contributi e delle esperienze di tutti i membri della comunità di cui sono parte. Senza giungere quindi all’abolizione della paternità e della maternità reali, lo Stato prefigura una comunità in cui anche i non genitori si sentano in parte tali ed in cui, al contempo, i figli si sentano tali in parte anche quando in realtà non lo siano, secondo concezioni vecchie e logore che hanno ormai fatto il loro tempo.

Articolo 30

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce che tutte le cure siano gratuite, per tutti i suoi cittadini. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 31

La Repubblica ha un’alta concezione della vita e della sua qualità, dalla nascita alla morte. Per la salvaguardia della qualità effettiva della vita di tutti i propri cittadini la Repubblica rende obbligatori tutta una serie di accertamenti ed esami clinici al fine di prevenire e debellare malattie e tare di ogni tipo, genetiche, ereditarie, trasmissibili e non, sia per gli adulti che per i nascituri. Nel caso in cui una o più persone decidano di unirsi ed avere figli lo Stato può negare il permesso alla procreazione, oltre che in riferimento all’articolo 10, anche in presenza di accertati pericoli per la prole, e provvedere, in mancanza di altre soluzioni, alla sterilizzazione obbligatoria per gli individui adulti. In caso di nascite clandestine in contrasto con il presente articolo la legge prevede pene detentive.

Per combattere le malattie e tare di cui sopra la Repubblica utilizzerà ogni mezzo, compresa la clonazione, cercando di limitare al minimo scientificamente indispensabile e giustificabile l’utilizzo di animali vivi.

Articolo 32

Lo Stato è contrario, in linea di principio, alla vivisezione ed al maltrattamento degli animali. Gli atti contrari a questi principi sono sottoposti a sanzioni penali. Lo Stato è anche contrario, in linea di massima, allo sfruttamento ed all’uccisione degli animali per fini alimentari e favorisce e sostiene, per quanto possibile, chi ha scelto di alimentarsi in modo vegetariano o vegetaliano.

Articolo 33

Per la Repubblica la clonazione umana non è un reato e consente che singoli individui, gratuitamente o entro un limite di spesa stabilito per legge, replichino se stessi per clonazione, con i soli limiti di cui all’articolo 10.

Per le stesse motivazioni lo Stato regolamenta, con apposita legge, l’eutanasia.

La Repubblica vieta per legge l’accanimento terapeutico e lo sanziona con pene detentive.

La Repubblica gestisce in proprio la campagna demografica per il contenimento della popolazione e la diffusione gratuita di tutti i metodi anticoncezionali.

Lo Stato regolamenta, con apposita legge, l’istituto dell’aborto e ne rende, nei limiti di legge, unico avente diritto di decisione la donna.

Lo Stato garantisce, con apposita legge, l’uso delle tecniche di fecondazione assistita, omologa, eterologa o per clonazione.

Lo Stato, quando sia possibile, favorisce l’istituto dell’adozione in alternativa alla fecondazione assistita.

Lo Stato non ammette l’obiezione di coscienza da parte di chiunque e rende obbligatori, per il personale medico, paramedico e professionale, i trattamenti sopra esposti.

Articolo 34

L’arte, la cultura, l’istruzione e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento, con i limiti sotto esposti. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali gratuite per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, ed i relativi diplomi ed attestati hanno valore pubblico. Comunità e istituzioni religiose e confessionali hanno lo stesso diritto, senza oneri per lo Stato, ma a puro titolo privato di arricchimento culturale e formazione personale: i relativi diplomi e attestati non hanno valore pubblicamente riconosciuto. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Articolo 35

L’ordinamento scolastico federale prevede le seguenti fasce formative, che sono tra loro consecutive:

Scuola Infantile (obbligatoria)

Dalla nascita a circa cinque anni garantisce l’assistenza, l’educazione e l’intrattenimento per tutti coloro che non possono avere la presenza di persone adulte per tutta la giornata. Non è previsto alcun esame o test di pre-iscrizione, è invece stabilito un attestato finale di frequenza e profilo personale.

Scuola Inferiore (obbligatoria)

Da circa sei anni a circa quattordici garantisce una formazione di base umanistica. È previsto il tempo pieno con gli stessi criteri di cui al punto precedente. Non è previsto alcun esame o test di pre-iscrizione, è invece stabilito un attestato finale di frequenza e profilo personale.

Scuola Superiore

Da circa quindici anni a circa venti garantisce, in vari indirizzi, la formazione professionale. Anche in questo caso è previsto il tempo pieno e, in casi particolari, l’alloggio. L’ammissione è a numero chiuso e con test di pre-iscrizione, compatibilmente con l’equilibrio del numero degli iscritti ai vari indirizzi e con le previsioni delle esigenze produttive a livello della Repubblica federata. È prevista la contemporanea assunzione in imprese pubbliche o private, a tutti gli effetti normativi, contributivi e sindacali, con parziale onere per lo Stato. È stabilito un esame finale, con prove scritte ed orali, le cui modalità sono stabilite per legge, che produce il Diploma di Scuola Superiore.

Università

Di durata variabile, è un livello di istruzione altamente professionale, con le caratteristiche di cui al punto precedente. È stabilito un esame scritto per ogni materia e un esame scritto finale per Tesi, illustrata in colloquio, che produce il Diploma di Università

Accademia

Di durata variabile, è il più alto livello di specializzazione e formazione professionale, culturale e scientifica, con le caratteristiche di cui al punto precedente e con collaborazione in aziende ed istituti statali e privati. Con le stesse caratteristiche del punto precedente, produce il Diploma di Accademia.

Scuole professionali

Di varia durata ed indirizzo, garantiscono la formazione tecnica e professionale specifica in determinati settori produttivi, e vi si può accedere solo dopo il completamento della Scuola Inferiore. Hanno le medesime caratteristiche della Scuola Superiore. Possono essere private, con eventuale e parziale onere per lo Stato, ma non a indirizzo religioso o confessionale.

Nessuna di queste scuole ha il diritto di darsi ordinamenti autonomi da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato.

Rapporti economici

Articolo 36

Lo Stato ritiene suo dovere organizzare ed intervenire in prima persona nell’assetto produttivo della Repubblica. A tal fine stabilisce quanto segue.

Le imprese sono organizzate per legge nel seguente modo:

  1. A)

Imprese Individuali. In tale categoria sono comprese tutte le organizzazioni di attività il cui unico proprietario o esercente sia una sola persona fisica. L’eventuale denominazione dell’impresa individuale deve essere sempre seguita dall’indicazione di II in carattere maiuscolo, normale e senza punti d’interpunzione, con la facoltà di aggiungere il nome proprio del Titolare. La denominazione dell’impresa individuale deve comparire ufficialmente in tutti gli atti pubblici e in tutti i tipi di elenchi professionali e telefonici. La denominazione di Titolare è riconosciuta e citata in tutti gli atti pubblici, nella letteratura e pubblicistica specifica ed in tutti gli elenchi e registri e sostituisce, a tutti gli effetti, i precedenti termini di “Padrone”, “Proprietario” ed “Imprenditore”. Gli eventuali collaboratori continuativi dell’Impresa Individuale, anche se appartenenti al nucleo del titolare, figurano come Collaboratori Dipendenti e devono essere regolarmente retribuiti e tutelati come da apposita legge dello Stato. La denominazione di Collaboratore Dipendente segue quanto detto sopra per quella di Titolare e vale, in senso generale, per tutte le mansioni e le qualifiche e sostituisce, di fatto, i precedenti termini di “Lavoratore Dipendente”, “Lavoratore Subordinato”, “Operaio”, “Manovale”, “Impiegato” e simili.

  1. B)

Società Cooperative. In tale categoria, che lo Stato propone e privilegia nell’ambito delle imprese non individuali, figurano imprese di ogni tipo in cui i rapporti tra i soci, tutti rientranti nella denominazione ufficiale di Socio Collaboratore, sono improntati alla massima equità possibile, sia nell’ambito dei diritti sia nell’ambito dei doveri. Le Società Cooperative sono formate da almeno due Soci Collaboratori e la loro denominazione deve sempre essere seguita dall’indicazione di SC in carattere maiuscolo, normale e senza punti d’interpunzione ed è vietata l’indicazione dei nomi propri dei soci. L’organizzazione interna e il funzionamento delle Società Cooperative sono improntati alle regole della democrazia partecipativa che devono essere presenti nello Statuto, obbligatorio per legge per tutte le imprese collettive. Lo Statuto deve consentire l’equità di diritti decisionali e consultivi di tutti i Soci Collaboratori, mentre deve garantire che la responsabilità economica sia ripartita soltanto proporzionalmente in base alle quote societarie conferite dai singoli soci. I ricavi netti dell’attività, se presenti, oltre la retribuzione normale, devono essere ripartiti in parti eguali tra tutti i Soci Collaboratori.

Le Società Cooperative possono avere partecipazione da parte dello Stato e non sono quindi definite come Società Private o Società Pubbliche.

  1. C)

Società Pubbliche. In tale categoria rientrano tutte le imprese non individuali, gli istituti di ricerca, gli istituti universitari ed accademici, le scuole ed istituti scolastici e professionali, il cui principale e preponderante socio è lo Stato.Tali imprese possono avere come Soci Finanziatori singoli cittadini, che conferiscono quote societarie nella misura massima individuale del 0,50% e nella misura massima collettiva del 80%, partecipano per Statuto agli organi consultivi e decisionali dell’impresa e partecipano proporzionalmente alla ripartizione dei ricavi netti, se presenti. La denominazione di Socio Finanziatore segue quanto sopra detto per le altre denominazioni. Le Società Pubbliche hanno, come le altre, i propri Collaboratori Dipendenti che possono anche essere Soci Finanziatori nella misura massima collettiva del 20%, senza per questo avere maggiori prerogative e diritti di base degli altri collaboratori non soci.

  1. D)

Società Private. In tale categoria rientrano tutti gli altri tipi pre-esistenti di imprese, in cui lo Stato non ha alcuna parte economica. Le società private sono indipendenti le une dalle altre e sono vietate per legge le compartecipazioni da parte di altre imprese di qualsiasi tipo. Eventuali partecipazioni o acquisti da parte di altre imprese devono avvenire solo per incorporazione della/e minore/i nella maggiore o nella creazione di una nuova impresa e nella contemporanea cessazione della/e pre-esistente/i. Anche per queste imprese è previsto uno Statuto con le caratteristiche sopra esposte. In queste imprese i Soci Finanziatori possono arrivare alla misura massima individuale del 20% ma non possono essere Collaboratori Dipendenti e svolgono il proprio eventuale lavoro nell’impresa a titolo gratuito, mentre i Collaboratori Dipendenti possono essere Soci Finanziatori solo fino ad un massimo individuale del 3% ed ad un massimo collettivo del 20% del Capitale Sociale.

Le citate Quote Societarie hanno denominazione legale e sostituiscono tutte le precedenti forme come Obbligazioni, Azioni e altro.

Articolo 37

Lo Stato non riconosce, per quanto sopra esposto, di conseguenza, la natura stessa della Borsa e delle sue attività, che sono vietate per legge, come tutte le forme di speculazione. Vengono di conseguenza vietate per legge le imprese finanziarie che abbiano il solo scopo della compra-vendita di quote di capitale delle società.

Articolo 38

Le società miste di capitali italiani e stranieri sono vietate per legge. Le attività delle imprese estere devono quindi svolgersi, sul territorio della Repubblica Federale Italiana, solo con la formazione di imprese italiane e nelle forme precedentemente esposte. L’azienda italiana deve diventare finanziariamente ed economicamente indipendente entro dieci anni, il capitale investito dall’azienda estera figura quindi come prestito che deve essere restituito dall’azienda italiana. L’azienda estera ha diritto ad esercitare funzioni di indirizzo, controllo e gestione della parte italiana purché non in contrasto con le leggi dello Stato.

Articolo 39

Lo Stato combatte la dispersione della ricchezza produttiva del Paese e favorisce un rapporto il più diretto possibile tra produttori e consumatori allo scopo dichiarato e programmatico di alzare il livello dei ricavi delle imprese e contemporaneamente abbassare il prezzo finale al consumo. Per questo scopo lo Stato gestisce in proprio tutte le imprese di distribuzione, nella forma di Società Pubblica, ma solo quando questa attività non sia gestita autonomamente dai produttori.

Articolo 40

La regolamentazione del lavoro e dei rapporti all’interno di imprese e società sono organizzati da un unico Regolamento del Lavoro nazionale, suddiviso in parti denominate “Settore” a seconda del relativo raggruppamento di attività, che sostituisce gli eventuali precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il Regolamento del Lavoro, settore per settore, ha una validità di cinque anni ed un aggiornamento di metà periodo, il rinnovo e l’aggiornamento del Regolamento è contrattato, in tutti i suoi aspetti, tra le associazioni produttive di settore, denominate “Associazione Imprenditoriale”, e le rappresentanze dei lavoratori liberamente e democraticamente elette, denominate “Rappresentanza di Lavoratori” o brevemente RdL. Queste ultime, ai vari livelli di rappresentanza territoriale, possono decidere se essere affiancate dalle associazioni di lavoratori, denominate “Associazione Sindacale”: la natura ed il funzionamento di queste entità sono regolati dalla Legge del Lavoro, delle Associazioni e delle Rappresentanze. La ratifica del Regolamento del Lavoro avviene alla presenza di funzionari della Repubblica Federale che devono verificare che non ci siano violazioni della legge e della costituzione.

Articolo 41

La presente costituzione stabilisce che, in linea di massima, si debba tendere a lavorare il più proficuamente possibile, significando in ciò, come già accennato, anche una diminuzione della fatica e del tempo dedicato al lavoro ed un aumento del tempo dedicato a se ed alla collettività. La costituzione stabilisce quindi che, in linea di principio:

  • la settimana lavorativa debba essere composta, complessivamente, da quattro giorni lavorativi e tre di riposo, anche non continuativi tra loro;
  • che la durata della giornata lavorativa debba risultare mediamente di sette ore lavorative escluso l’eventuale periodo intermedio di riposo e/o ristorazione;
  • che il periodo di ferie annuale debba essere tendenzialmente e mediamente nella misura di sessanta giorni ( o due mesi) di calendario;
  • che permessi in minuti ed ore per motivi personali siano fruibili liberamente e compensati con successivi minuti ed ore di lavoro, distribuiti nelle quattro settimane successive;
  • che la retribuzione del lavoratore sia comprensiva di oneri e contributi previdenziali, fiscali ed assicurativi e che debba essere demandato il versamento degli stessi, con un adeguato ordine di obbligatorietà, ai singoli lavoratori;
  • che l’ammontare complessivo di tali oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi non debba indicativamente superare il trenta per cento della retribuzione lorda;
  • che l’armonizzazione complessiva delle predette raccomandazioni spetti ai succitati funzionari della Repubblica Federale nella fase di ratifica finale. La supervisione e le controversie sono demandate al Dipartimento Sociale.

Articolo 42

Uomini e donne hanno pari diritti nella società nel suo complesso e, a parità di lavoro, la medesima retribuzione. Le condizioni di lavoro devono consentire, sia agli uomini che alle donne, gli adempimenti di qualsiasi natura (conduzione economica, lavori domestici, cura ed istruzione dei figli) che liberamente scelgono di ottemperare nell’ambito del nucleo abitativo.

Articolo 43

La costituzione stabilisce in quindici anni il limite minimo di età per svolgere qualsiasi attività lavorativa e tutela, attraverso la legge, il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Articolo 44

La costituzione stabilisce che la retribuzione di tutti i cittadini, indipendentemente dalla natura e dal settore dell’attività e dalla mansione svolta, debba essere tendenzialmente concepita in una scala parametrale 100-170. Risulta necessario affermare, come enunciato genericamente negli articoli 1 e 3, che l’ammontare della retribuzione riferita al parametro 100 debba essere grandemente e proporzionalmente aumentato.

(Nota esplicativa dell’autore: ho a lungo pensato a come concepire questo parametro. Ragionando in euro del 2007 dc e ipotizzando che il lavoro più umile possa essere considerato lo spazzino ed il lavoro più prestigioso e maggiormente retribuito in assoluto, imprenditori compresi, possa essere quello di Presidente della Repubblica, la scala parametrale 100-170 starebbe a significare che, mediamente nell’anno solare e al netto di contributi e tasse lo spazzino guadagnerebbe, anche alla luce dell’elevamento del benessere auspicato in questa costituzione, intorno ai 4000 euro e il presidente 6800. Ho reso sufficientemente chiaro il concetto? È ovvio che è solo un esempio: le cifre potrebbero essere 5000 e 8500, 6000 e 10200 e così via…..solo verso l’alto!)

Articolo 45

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere dignitosamente ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, la cui attuazione è stabilita per legge. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Articolo 46

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Articolo 47

L’assistenza privata è libera solo nella misura in cui non realizzi privilegi di singoli o collettività a scapito di altri/e, e nel caso che sia integrativa rispetto a carenze ed inadeguatezze di quella pubblica.

Articolo 48

L’organizzazione dei lavoratori, nelle due fattispecie di Rappresentanza di Lavoratori e di Associazione Sindacale, è libera.

A tali organizzazioni non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

Ề condizione per la registrazione che gli statuti delle organizzazioni sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

Le organizzazioni registrate hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare rinnovi del Regolamento del Lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 49

Il diritto di sciopero, come previsto dalla legge sul lavoro, prevede che sia libero nella misura in cui, previa preliminare consultazione assembleare, sia accettato almeno dalla metà più uno dei componenti della singola unità produttiva di riferimento. In caso di indizione di assemblea la partecipazione ed il voto nella assemblea stessa è obbligatorio per legge: vi si possono sottrarre lavoratrici e lavoratori che debbano ottemperare ad evidenti obblighi di organizzazione e sicurezza, stabiliti in precedenza.

Articolo 50

L’iniziativa economica privata è libera, nella misura in cui rispetti gli articoli precedenti di questa parte della Costituzione. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, all’ambiente e agli animali. La Legge sul Lavoro determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata al fine del benessere dell’intera collettività.

Articolo 51

La proprietà è pubblica o privata secondo i criteri precedentemente descritti. La Repubblica tendenzialmente dirige l’attività economica nella società verso forme cooperative, partecipative e pubbliche.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Legge sul Lavoro, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, con o senza indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Articolo 52

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione con o senza indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Articolo 53

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà; favorisce le forme cooperative di organizzazione imprenditoriale. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. La legge prevede che tutte le aziende dei settori Sanità, Energia, Trasporti e Comunicazione siano a maggioranza relativa, o completamente, pubbliche.

La legge stabilisce la natura pubblica di un’azienda radiotelevisiva nazionale denominata Radio Televisione Italiana, articolata su tre emittenti televisive denominate Tele 1, Tele 2 e Tele 3 e su tre emittenti radiofoniche nazionali denominate Radio1, Radio 2 e Radio 3: queste emittenti si occupano prevalentemente, rispettivamente, di questioni, cronache ed argomenti di carattere internazionale, nazionale e locale. La funzione prevalentemente culturale e di intrattenimento intelligente dell’azienda è stabilita e regolata dalla Legge sulla Comunicazione, che prevede anche un’obbligatoria copertura temporale solo per una parte della giornata al fine di favorire le relazioni interpersonali che siano ostacolate il meno possibile da una fruizione ininterrotta e passiva del mezzo radio-televisivo. Va da sé che la mancanza della necessità di occupare ad ogni costo le ventiquattro ore della giornata indirizza gli sforzi creativi degli autori verso la qualità e non la quantità. La Legge sulla Comunicazione regolamenta anche la nascita, il numero e la proliferazione di radio e televisioni locali e vigila sulla qualità delle trasmissioni secondo proprie norme etiche e culturali.

I concetti sopra esposti si riferiscono anche a qualunque altro mezzo mediatico ed in particolare ad Internet.

Per le stesse motivazioni e per favorire il radicamento sul territorio e nelle realtà locali la costituzione garantisce e promuove il decentramento delle imprese televisive e cinematografiche smantellando il preesistente accentramento delle stesse nell’area di Roma.

Articolo 54

La Repubblica Federale riconosce come primaria la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato. Allo stesso tempo favorisce, anche economicamente, il volontariato purché non passi, attraverso di esso, attività di propaganda e condizionamento religiosi da parte di chicchessia.

A livello generale lo Stato giudica inconcepibile e priva di senso la proliferazione di imprese che, in un territorio ristretto, forniscano prodotti e servizi similari se non addirittura identici: stabilisce quindi, per legge, una regolamentazione che favorisca l’aggregazione di imprese simili in imprese più grandi e meglio distribuite sul territorio, al fine di facilitare la soddisfazione dei bisogni della popolazione in generale e non il vantaggio di pochi, oltre che facilitare una più razionale organizzazione del tessuto produttivo del Paese.

Articolo 55

La Repubblica Federale incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Limita il proliferare indiscriminato del numero di banche e determina la semplificazione del sistema complessivo del credito. Favorisce la formazione di banche cooperative e a livello di repubblica locale, e l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento economico nei grandi complessi produttivi del Paese.

Al fine di poter garantire il rispetto della legge, questa costituzione considera illegale il segreto bancario e regolamenta per legge le prerogative di controllo e i limiti legittimi di tale attività da parte dello Stato. Nell’intento di contrastare l’arricchimento spropositato ed illegale di individui o gruppi, lo Stato esercita una forte attività di controllo e di ispezione dei movimenti bancari e finanziari e, tendenzialmente, rende obbligatoria la certificazione e la giustificazione di tutti i movimenti di valuta, in entrata ed in uscita, su ogni conto bancario.

Articolo 56

La costituzione stabilisce che il canone di affitto delle abitazioni, comprese le spese, non superi il dieci per cento del reddito netto complessivo dei componenti del nucleo abitativo. Tale reddito è certificato annualmente alla fine di ogni anno e il canone di affitto dell’anno successivo, stabilito in base a tale certificazione, è corrisposto mensilmente. Nell’anno successivo sono rateizzati gli adeguamenti relativi al mutato reddito dell’anno precedente. Ad ogni variazione annua del reddito complessivo del nucleo, sia in aumento che in diminuzione, il relativo deve essere adeguato.

Tuttavia la repubblica favorisce la cooperazione anche nel settore edilizio, volta a rendere proprietarie le persone che abitano nella loro casa, e sfavorisce, come in tutti i settori produttivi, l’accumulazione di grosse proprietà in mano a pochi.

Parte seconda

Organizzazione della società

Organi di governo

Articolo 57

Per il proprio funzionamento democratico di base la Repubblica si organizza come di seguito esposto. Le denominazioni delle località devono essere il più possibile nella lingua o dialetto locali. La legge vieta l’utilizzo di nomi di santi religiosi e sostituisce i precedenti nomi in tal senso con i nomi più consoni.

Comune.                            Di solito è denominata comune un’entità urbana, avente una struttura urbanistica unita ed omogenea, con almeno cinquemila abitanti. Il Comune può essere suddiviso in Quartieri, od altra denominazione locale, in base a criteri urbanistici o storico-culturali. La denominazione dei comuni e dei quartieri, per legge, deve essere il più vicino possibile alla denominazione storicamente determinata nella lingua o dialetto locale e secondo i criteri di cui all’Articolo 5.

Comunità Locale.             La Comunità Locale ha una struttura urbanistica sparsa, non accentrata, senza grandi centri od agglomerazioni, e può essere altresì un’area geografico-culturale omogenea comprendente comuni con meno di cinquemila abitanti. I comuni con meno di cinquemila abitanti all’interno di una Comunità Locale sono considerati con il loro nome ma come sotto-divisioni della Comunità Locale senza autonomia amministrativa. Il nome della Comunità Locale, se non storicamente già esistente, è creato dalle autorità di concerto con la popolazione residente.

Comunità Locali e Comuni possono essere contigue ma mai una all’interno dell’altra.

Area Locale.                     L’Area Locale riunisce Comuni e Comunità Locali omogenee tra loro per posizione geografica, caratteristiche morfologiche ed economico-culturali. Il nome dell’Area Locale, se non storicamente già esistente, è creato dalle autorità di concerto con la popolazione residente.

Le pre-esistenti strutture della Provincia e della Regione sono, pertanto, abolite.

Consigli.                            I consigli sono il nucleo di base dell’organizzazione della società. Essi sono strutturati su base territoriale, comunitaria, per insiemi e sottoinsiemi produttivi, scolastici e residenziali. I consigli, a livello territoriale, sono eletti ogni cinque anni a partire dal Caseggiato, a seguire il Quartiere (od altra denominazione locale, o raggruppamento di Quartieri) fino al Comune, alla Comunità Locale, all’Area Locale e alla Repubblica federata. Il massimo organo di rappresentanza a livello locale è il Consiglio della Repubblica. Sopra esso c’è il Consiglio Federale.

In presenza di case, insediamenti o ville sparse questi sono raggruppati e considerati alla stregua del Caseggiato.

A livello non territoriale i consigli sono il Consiglio di Impresa (per le imprese di ogni settore e natura con almeno quindici Collaboratori Dipendenti e/o Soci Lavoratori), ed il Consiglio di Istituto (per scuole di ogni ordine e grado).

Articolo 58

Elezioni delle rappresentanze.

A tutte le cariche elettive può concorrere chiunque non sia stato giudicato definitivamente colpevole di reati, di qualsiasi natura, che comportino una sanzione detentiva. Alla fine della detenzione i cittadini sono immediatamente reintegrati nel diritto a concorrere a tutte le cariche elettive. In caso di eletti che successivamente siano condannati definitivamente questi decadono immediatamente dalla loro carica. Norme e dettagli specifici per la elezione dei consigli, di ogni ordine e grado, e quanto non contemplato dalla presente Costituzione, sono stabiliti da un’unica Legge, denominata Legge Elettorale.

  1. A) Consiglio di Caseggiato.

Alla carica di Consigliere nel Consiglio di Caseggiato possono concorrere solo persone fisiche, che possono venire proposte da se stesse o da una singola persona, purché questa sia residente nel caseggiato da almeno sei mesi e sia registrata regolarmente come Nucleo Abitativo, singolo o collettivo. È facoltà del candidato accettare la candidatura stessa, senza ulteriori obblighi.

I consiglieri sono eletti nella proporzione fissa di 1 ogni 10 abitanti adulti del caseggiato e con il limite massimo del 10 per cento di consiglieri sul totale dei residenti adulti nel caseggiato. Non è prevista l’organizzazione di liste tra consiglieri eletti. Il sistema elettorale è proporzionale puro al 100%. Sono ammesse, a titolo personale, riunioni private tra singoli consiglieri, senza validità legale.

La legge prevede l’organizzazione di Commissioni specifiche all’interno del Consiglio di Caseggiato, purché questo sia composto da almeno cinquanta consiglieri.

Le proposte possono essere presentate anche da un singolo consigliere, e qualsiasi decisione, compresa quella di istituzione di commissioni, deve essere approvata dalla maggioranza relativa dei presenti alla riunione.

La presenza alle riunioni è obbligatoria per legge, salvo per ben motivate e giustificate ragioni, da sottoporre al consiglio per scritto almeno un giorno prima della riunione al fine di essere approvate a maggioranza relativa. In caso di non approvazione l’assenza è punita con un’ammenda pecuniaria stabilita dallo Statuto del consiglio.

L’organizzazione interna del consiglio, nei limiti di legge, è demandata al consiglio stesso tramite un apposito Statuto, la cui bozza è stabilita per legge, che deve essere approvato dal l per cento più uno, o frazione, del consiglio.

In caso di decesso o di trasferimento del singolo consigliere il suo posto rimane vacante fino alle successive elezioni.

Per ben motivate o giustificate ragioni, da sottoporre al consiglio per scritto almeno un giorno prima dell’ultima riunione disponibile, il consigliere può dimettersi dal suo incarico. Il consiglio decide a maggioranza relativa se accettare le dimissioni. Il consiglio non può accettare le dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso.

  1. B) Consiglio di Quartiere (od altra denominazione locale, o raggruppamento di Quartieri), Comune, Comunità Locale, Area Locale, Repubblica federata.

Rimanendo generalmente valido quanto esposto al punto A), si precisa quanto segue:

per i consigli relativi al presente punto B)

capitolo 1.      I consiglieri possono essere individuali ed indipendenti e venire candidati da se stessi o da altri. Per l’approvazione della candidatura i candidati individuali ed indipendenti devono raccogliere obbligatoriamente per scritto il consenso di un numero di cittadini nella proporzione dell’uno per cento degli abitanti registrati e maggiorenni. Il consenso di ogni singolo cittadino può essere concesso a più di un candidato contemporaneamente. Tale tipo di candidatura individuale è ammessa solo per i Consigli di Quartiere (od altra denominazione locale, o raggruppamento di Quartieri)

  1. I consiglieri devono essere appartenenti di associazioni, comitati, movimenti, liste civiche o partiti pre-esistenti o creati al momento, e questi, per presentarsi alle elezioni, devono raccogliere obbligatoriamente il consenso scritto di un numero di cittadini nella proporzione del cinque per cento degli abitanti registrati e maggiorenni. Il consenso di ogni singolo cittadino può essere concesso a più di una lista contemporaneamente.
  2. Ottengono voti validi alle elezioni le liste, o i candidati individuali di cui al capitolo 1, che ottengono almeno il cinque per cento dei consensi dei votanti, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione alla votazione. Per le elezioni non esistono collegi elettorali eccetto per ragioni organizzative: il quorum dei voti validi è sul totale dei votanti. Il sistema di voto è proporzionale puro al 100%.
  3. Vince le elezioni la lista che ottiene la maggioranza relativa. Le liste sono obbligate dalla legge a dichiarare, per scritto e prima dell’inizio della campagna elettorale, nel caso non avessero la maggioranza assoluta, con quali altre liste sarebbero disposte a formare il governo del consiglio: i candidati individuali di cui al capitolo 1 sono liberi di dichiarare il loro consenso a una o più liste o al raggruppamento di liste che concordano di formare il governo durante la prima riunione del consiglio stesso. Se non si dovesse giungere alla formazione di una maggioranza assoluta il consiglio viene commissariato dal consiglio immediatamente superiore, con la formazione di un governo tecnico e viene stabilita la data delle successive elezioni a non meno di otto mesi di distanza. Il governo continua ad essere commissariato fino a che non si giunge al conseguimento di una maggioranza assoluta. Il governo è obbligato a rimanere in carica per cinque anni: se all’interno della compagine che sostiene il governo ci fossero delle defezioni il governo rimane in carica ed i singoli consiglieri devono dimettersi senza essere sostituiti.
  4. Le singole liste, per la determinazione dei candidati alle elezioni, li scelgono al loro interno tra i candidati, proposti da se medesimi o da gruppi non organizzati, senza limiti di numero, che raccolgano ognuno il consenso di almeno il cinque per cento degli aderenti alla lista. I votanti sono i già appartenenti alla lista o chi vi aderisce al momento della manifestazione del consenso al singolo candidato. Gli appartenenti alla lista vengono registrati, tramite apparecchiature e programmi forniti gratuitamente alle liste dal governo della Repubblica, in un archivio informatico opportunamente protetto e collegato agli archivi delle altre liste, in modo da garantire, in tempo reale, che il votante manifesti il consenso al candidato di una sola lista. Il voto a candidati di diverse liste è reato che comporta una sanzione sociale. Solo il personale dello Stato che sovrintende alle elezioni interne delle liste può verificare l’eventuale reato, con ogni mezzo commesso, per la comminazione della sanzione sociale di cui sopra.
  5. Il voto alle elezioni dei consigli è completamente segreto ed i votanti sono registrati nei registri appositi.
  6. Il voto può essere elettronico ed a distanza solo se l’apposita commissione dello Stato individua un sistema elettronico completamente sicuro e al riparo di malfunzionamenti o manomissioni.
  7. Il voto può essere esercitato solo da persone in grado di esprimerlo in modo cosciente ed autosufficiente. Non è ammessa l’assistenza al voto da parte di alcuno se non nei casi previsti dalla Legge Elettorale.
  8. In caso di decesso o di impedimenti di qualsiasi natura al regolare svolgimento della sua attività, stabiliti per legge, o su richiesta di dimissioni da parte dell’interessato, come descritto al successivo capitolo 10, il suo mandato di consigliere viene a cessare e viene assegnato al primo dei non eletti nella stessa lista.
  9. Per ben motivate o giustificate ragioni, stabiliti per legge, da sottoporre al consiglio per scritto almeno un mese prima dell’ultima riunione disponibile, il consigliere può dimettersi dal suo incarico. Il consiglio decide a maggioranza relativa se accettare le dimissioni. Il consiglio non può accettare, per ragioni di governabilità, le dimissioni del 49 per cento, o frazione, dei componenti del consiglio stesso.
  10. Se un eletto in una lista dichiara di non aderire più agli intenti, al programma e alla linea politica generale della lista stessa e di non sentirsi, per questi motivi, a suo agio nella lista stessa può solo dare le dimissioni da consigliere, disciplinate come nel punto precedente. Il suo posto è preso dal primo dei non eletti nella stessa lista.
  11. I consiglieri sono a scalare verso l’alto o verso il basso nelle istituzioni della Repubblica: un consigliere di quartiere, quindi, può candidarsi ad un consiglio superiore ma deve dimettersi, se eletto, dall’incarico precedente, e così via e viceversa.
  12. Il Consiglio della Repubblica può avere un numero massimo di 100 consiglieri.
  13. Il Consiglio Federale è eletto con gli stessi criteri di cui sopra e ha un limite massimo di 300 consiglieri. Al suo interno elegge i propri organi amministrativi e le commissioni, che possono avere collaboratori esterni scelti dalle singole liste in un numero massimo totale di 200 e per un periodo massimo consecutivo di due anni.
  14. Il Consiglio Federale elegge, a partire dall’inizio del terzo mese successivo elle elezioni, a maggioranza relativa il Presidente della Repubblica. Le elezioni del presidente della repubblica non possono protrarsi per più di quindici giorni consecutivi.
  15. In tutti i consigli sono eleggibili a consiglieri deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età.
  16. Tutti i consigli eleggono al loro interno un Presidente del Consiglio con gli stessi criteri di cui all’articolo 15. Con il medesimo criterio sono eletti gli organi interni di tutti i consigli.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni area interessata, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo entro settanta giorni dalla fine dei precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

  1. Finché non siano riuniti i nuovi Consigli sono prorogati i poteri dei precedenti .

I Consigli si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascun Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

  1. Ogni Consiglio ha il suo regolamento che deve però rispettare i criteri dettati dalla Legge sulla Rappresentanza
  2. Le sedute dei Consigli sono pubbliche, a meno che non decida altrimenti la maggioranza relativa dei componenti presenti.
  3. I consiglieri di tutti i consigli non hanno privilegi di alcun tipo riguardo a qualsiasi altro cittadino.
  4. I consiglieri che, per la natura della propria funzione, fossero obbligati al tempo pieno sono stipendiati dallo Stato fino alla scadenza del mandato od alle dimissioni ma non posso avere altri redditi o attività. Tale condizione deve essere certificata per legge da parte della maggioranza relativa del relativo Consiglio. I consiglieri a tempo pieno hanno diritto, in caso di non rielezione o di dimissioni, alla riassunzione nella impresa dalla quale provengono. I redditi di attività dipendente od imprenditoriale e i redditi da consigliere sono alternativi ed inconciliabili tra loro.
  5. I consiglieri non a tempo pieno hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle loro funzioni.
  6. La funzione legislativa è esercitata dal Consiglio Federale e dai Consigli delle Repubbliche.
  7. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo e a ciascun consigliere dei due ordini di consiglio repubblicano (il Consiglio Federale e il Consiglio della Repubblica), nonché al Presidente della Repubblica come specificato nel successivo Articolo 59.
  8. Ogni disegno di legge presentato in un Consiglio è, secondo le norme del suo regolamento, il quale è pressoché uguale per tutti i Consigli, esaminato da una commissione e poi dal Consiglio stesso che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
  9. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
  10. Il regolamento stabilisce in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Consiglio, se il Governo o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dal Consiglio stesso oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di informazione pubblica dei lavori delle commissioni.
  11. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Consiglio è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
  12. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
  13. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, e la modifica di una legge o di un regolamento, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli delle Repubbliche.

Sono ammessi referendum anche per le leggi e i regolamenti tributari e di bilancio, di amnistia, di indulto e leggi e regolamenti derivanti da trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini maggiorenni.

La votazione al referendum è obbligatoria per legge e non è necessario alcun quorum. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

  1. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 59

L’esercizio della funzione legislativa è attuato con pieno diritto dal Governo e sottoposto al voto di maggioranza del Consiglio.

Articolo 60

Le precedenti distinzioni tra leggi, decreti, provvedimenti attuativi e regolamenti d’attuazione sono abolite e sono istituite tre distinzioni fondamentali e definitive: la Legge , il Regolamento ed il Provvedimento.

Articolo 61

L’amnistia e l’indulto sono concessi con Provvedimento deliberato a maggioranza qualificata del Consiglio Federale in ogni suo articolo e nella votazione finale. Il Provvedimento che concede l’amnistia o l’indulto definisce anche il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del Provvedimento.

Articolo 62

Il Consiglio Federale autorizza con semplice votazione a maggioranza qualificata la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o comportano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Articolo 63

Ogni modifica di una Legge, di un Regolamento o di un Provvedimento ne comporta immediatamente l’aggiornamento senza necessità di promulgarne altri, annotando e memorizzando nel testo originario le modifiche e le date relative.

Articolo 64

Il Consiglio Federale approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso eccetto per Provvedimento e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con l’approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge o provvedimento che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 65

Ciascun Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e, se fosse necessario, utilizza consulenti esterni.

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni del Dipartimento Giudiziario.

Articolo 66

Poteri del Presidente della Repubblica Federale

In base alla Legge sulla Rappresentanza il Presidente della Repubblica ha poteri di rappresentanza del Paese presso la comunità internazionale, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l’autorizzazione del Consiglio Federale, può proporre leggi federali che devono essere approvate, coi suddetti criteri, dal Consiglio Federale, può rimandare leggi ed ordinamenti già approvati al riesame del Consiglio Federale, con proprie proposte di modifica che devono essere nuovamente approvate con gli stessi criteri. Le modifiche del presidente non possono, per legge, essere più di tre per ogni singolo provvedimento.

Ha il comando della Sicurezza Nazionale, presiede il Consiglio di Difesa nominato, secondo la legge, dal Consiglio Federale, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Consiglio Federale.

Presiede il Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario, organo elettivo dello stesso.

Il Presidente della Repubblica, inoltre, approva con la sua firma tutte le leggi ed i provvedimenti del Consiglio Federale e dei Consigli delle repubbliche federate.

Il Presidente della Repubblica conduce gli incontri per la formazione del Governo Federale e ratifica la formazione del governo stesso.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui non possa operare al loro espletamento, sono esercitate dal Presidente del Consiglio Federale.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio Federale indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se il Consiglio fosse stato sciolto o mancasse meno di tre mesi alla sua cessazione.

Il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare le pene senza approvazione da parte di nessun organo dello Stato.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Consiglio Federale.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Consiglio Federale, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento laico di fedeltà alla Repubblica Federale Italiana e di osservanza della Costituzione dinanzi al Consiglio Federale.

Il Presidente della Repubblica nomina il Governatore e, su proposta di questo, i Capi Dipartimento.

Articolo 67

Organi di amministrazione

La precedente organizzazione in Ministeri, o altrimenti Dicasteri, è abolita. I Ministeri prendono la nuova denominazione di Dipartimenti, il loro numero è ridotto a nove. Il numero, la costituzione, la cessazione e l’accorpamento dei dipartimenti deve essere approvato dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata. Le funzioni dei dipartimenti seguono le seguenti indicazioni generali.

  • Dipartimento Economico.

Si occupa delle generali questioni economiche del Paese, del bilancio, della programmazione di bilancio, delle questioni generali di finanza.

  • Dipartimento Estero.

Si occupa di tutto ciò che concerne i rapporti con la comunità internazionale e con gli Stati e, per le questioni economiche, lavora di concerto con il Dipartimento Economico.

  • Dipartimento Sociale.

Si occupa di tutto ciò che concerne la salute, il benessere, l’assistenza sanitaria, l’assistenza economica, l’assistenza previdenziale, l’assistenza abitativa e l’assistenza alla famiglia ed alle unioni della popolazione. Si occupa anche di tutto ciò che concerne il mondo del lavoro, dei diritti e dei doveri  di lavoratori e dirigenti, del Regolamento del Lavoro e del coordinamento dei vari Regolamenti. Partecipa agli incontri per il rinnovo o la stipula dei vari Regolamenti del Lavoro e coordina e controlla le rappresentanze dei lavoratori e delle associazioni di lavoratori.

  • Dipartimento Sicurezza.

Si occupa di tutto ciò che concerne la sicurezza della popolazione. Da esso dipende il nuovo ed unificato organo di Sicurezza Nazionale, che riunifica e comprende in sé i precedenti istituti di Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Tributaria, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale, Esercito, Marina, Aviazione, Guardia Forestale, Polizia Municipale etc. Organizza le attività della Sicurezza Nazionale, a livello locale, con i Consigli delle Repubbliche.

  • Dipartimento Culturale.

Si occupa di tutto ciò che concerne l’istruzione, l’educazione, la formazione, il sostegno ed il patrocinio delle attività artistiche e culturali del Paese, di concerto con le organizzazioni territoriali.

  • Dipartimento Commerciale.

Si occupa del coordinamento delle attività commerciali e di distribuzione del Paese.

  • Dipartimento Industriale.

Si occupa del coordinamento delle attività produttive ed industriali del Paese, di concerto con gli altri dipartimenti.

  • Dipartimento Comunicazione

Si occupa della gestione della stampa, degli organi di informazione, delle televisione, della radio, di Internet, delle reti di telefonia e di tutti gli altri sistemi mediatici, e della loro regolamentazione. Ha poteri di controllo sulle emittenti pubbliche radiotelevisive e sulla rete infrastrutturale di comunicazione (telefonia fissa, mobile ed altre), gestita, al livello di centrali, reti ed interconnessione, dalla società pubblica unica nazionale denominata Italcom. Controlla e regolamenta l’attività di tutte le altre società di telecomunicazione di prodotti e servizi, pubbliche o private

  • Dipartimento Giudiziario

Si occupa delle gestione dei processi, della comminazione delle pene economiche o detentive, della gestione delle prigioni e dei centri di riabilitazione. Non si occupa delle indagini e delle autorizzazioni alle stesse, che sono esclusiva competenza della Sicurezza Nazionale, ma sorveglia il rispetto della legge da parte degli appartenenti alla Sicurezza Nazionale. Svolge i propri compiti in un ambito fortemente modernizzato rispetto al passato e senza i paludamenti e la burocrazia tipiche della funzione giudiziaria. Si occupa anche di collaborare con in vari Dipartimenti ed i consigli per la promulgazione legislativa di propria competenza.

Elegge al suo interno il Consiglio Superiore nel numero di venti membri.

Il responsabile di ogni singolo dipartimento è il Capo Dipartimento e partecipa alla formazione del Governo Federale.

Il Governo Federale è quindi composto dal Governatore, ovvero il responsabile di Governo, che è il principale esponente ( o “leader”) della coalizione o del singolo partito o movimento vincitore delle elezioni, dal suo Vice Governatore, da lui direttamente nominato tra gli eletti della sua lista o alleanza elettorale, e dai nove Capi Dipartimento. La compagine governativa può avvalersi di collaboratori di loro nomina nel numero massimo di venti, il restante personale necessario è fornito dai singoli dipartimenti o nominato per l’occasione.

I membri del governo, in quanto esclusivamente eletti nel Consiglio Federale, partecipano obbligatoriamente alle riunioni ed alle votazioni del consiglio stesso.

In via del tutto eccezionale, che deve essere approvata da ogni consiglio a maggioranza relativa, possono essere nominati Capi Dipartimento, e quindi membri del Governo, anche cittadini non consiglieri nella misura massima di due su nove. Il totale della maggioranza necessaria viene eventualmente così percentualmente aggiornato.

Il Governatore ed i Capi Dipartimento, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento laico nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Governo deve avere la fiducia, a maggioranza assoluta, da parte del Consiglio Federale entro dieci giorni dalla sua formazione.

Il voto contrario del Consiglio Federale su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Consiglio Federale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

I Consigli delle Repubbliche e di seguito tutti gli altri, ad eccezione che per i Consigli di Caseggiato, seguono i medesimi criteri, con la naturale differenza che i dipartimenti sono definiti Settori.

Articolo 68

Modifica della Costituzione

Le modifiche della Costituzione devono essere proposte ed approvate a maggioranza relativa dal Consiglio Federale. Il testo integrale della nuova costituzione, con evidenziate le modifiche, deve essere consegnato, a cura dello Stato, ad ogni cittadino maggiorenne. Dopo almeno due mesi deve essere indetto un referendum senza quorum. La nuova costituzione è approvato a maggioranza relativa dei partecipanti al voto.

Non può essere presentata alcuna ulteriore modifica costituzionale se non dopo cinque anni dalla precedente, qualunque esito abbia avuto il relativo referendum.

Varie

Articolo 69

Tutti i cittadini, e tutti i consigli, possono rivolgere petizioni ai consigli, al Governatore ed al Presidente della Repubblica per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Articolo 70

Tutti i componenti le strutture consiliari possono essere revocati dal basso. I proponenti la revoca per qualsiasi consigliere, comprese le cariche elette al loro interno ed il Presidente della Repubblica, devono raccogliere adesioni scritte e certificate nella misura fissa dell’uno per cento, con decimali arrotondati per eccesso, del totale della popolazione avente diritto per l’area di riferimento della carica posta in discussione.

A titolo di chiarimento si specifica che tale condizione riguarda l’intero Consiglio Federale compreso il Presidente del Consiglio Federale ed il Presidente della Repubblica ed i consulenti esterni di tutti gli ordini di consigli, in base agli aventi diritto delle ultime elezioni effettuate, tolti i deceduti, gli emigrati e chi avesse perso tale diritto a seguito di pena sociale detentiva in corso.

A firme raggiunte, queste devono essere verificate dal Dipartimento Giudiziario entro tre mesi. Dopo tale termine deve essere svolto un referendum con gli stessi criteri di cui all’articolo 68.

Articolo 71

Tutti i cittadini, di qualsiasi orientamento sessuale o di genere, possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra tutti.

I cittadini possono accedere agli uffici pubblici, per concorso per titoli e test, solo se residenti da almeno sei mesi nell’area territoriale di competenza con il limite massimo del territorio della Repubblica federata, e non possono chiedere trasferimento prima di dieci anni.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Comunità.

Se sono membri di un Consiglio non possono conseguire promozioni eccetto per anzianità.

Articolo 72

Non si possono stabilire per legge limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti, movimenti, comitati, circoli ed associazioni politiche per i magistrati, i funzionari ed agenti della Sicurezza Nazionale, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

Articolo 73

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Articolo 74

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare la sua attività.

Articolo 75

La difesa della collettività è civico dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di attività del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

Il Consiglio Federale delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Articolo 76

Tutti i consigli possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni del Dipartimento Giudiziario.

Articolo 77

L’ordinamento della Sicurezza Nazionale si informa allo spirito democratico, consigliare, federativo e partecipativo della Repubblica Federale.

Articolo 79

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione fissa percentuale delle proprie entrate economiche, che lo Stato ha il potere di accertare..

Il sistema tributario è informato a criteri di equità.

È istituita una unica tassa, o tributo, denominata Tributo sulle Entrate, al netto degli oneri deducibili e stabiliti per legge, valida sia per le imprese sia per i privati.

Tutte le pre-esistenti tasse e tributi, compresa l’Iva (Imposta sul Valore Aggiunto), sono abolite.

Nuove tasse e tributi locali, nonché a carattere eccezionale e provvisorio, vengono promossi e stabiliti a livello locale ed approvati da tutte le istanze piramidali dei Consigli a maggioranza qualificata e, con lo stesso criterio, dal Consiglio Federale, a cui spetta il parere definitivo.

Ricorsi e richieste di abrogazione di tasse e tributi locali ed eccezionali sono proposte a livello locale con raccolte di firme proporzionali alla popolazione interessata come stabilito dall’articolo 58, punto B), comma 1, e decise con referendum locale o federale con i criteri di cui all’articolo 4, punti 1., 2. e 3.

Articolo 80

Lo Stato impedisce, come esposto precedentemente, l’arricchimento di singoli e gruppi ed imprese oltre il limite fissato per legge. L’arricchimento illegale e l’evasione tributaria sono considerati i peggiori crimini a danno della collettività e dei singoli e sono puniti severamente.

Articolo 81

La legge impedisce che cittadini o gruppi abbiano conti bancari segreti all’estero. I conti bancari devono essere riconducibili al/la/agli/le intestatario/a/i/ie. In caso di infrazione della legge lo Stato provvede al sequestro dei beni di tutti i familiari o uniti fino al ripristino della legalità.

Articolo 82

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

I pre-esistenti ordinamenti di Questura, Procura e Pretura sono aboliti.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Dipartimento Giudiziario.

La Costituzione e la legge garantisce la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia attraverso i relativi Consigli.

Non esistono per legge tribunali di guerra ed i reati degli appartenenti alla Sicurezza Nazionale sono perseguiti dal Dipartimento Giudiziario, come per gli altri cittadini.

Articolo 83

La magistratura ed il Dipartimento Giudiziario non costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ma sono sottoposti all’autorità del Consiglio Federale. Il precedente ordinamento giudiziario rientra, come Settore dedicato, nel Codice Sociale.

Articolo 84

Spettano ai Consigli territoriali della magistratura e, in alto grado, dal Dipartimento Giudiziario, secondo le proprie norme, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati e dei collaboratori dipendenti.

Articolo 85

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, per titoli e test, fino all’ambito massimo del territorio della Repubblica federata. Eventuali e motivate nomine in altre Repubbliche federate sono sottoposte al voto con maggioranza assoluta del Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri del consiglio stesso, per meriti insigni, professori ordinari di università o di accademia in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio.

Articolo 86

I magistrati sono revocabili dal basso secondo i criteri precedentemente esposti per i consigli.

Non possono però essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione definitiva del Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario a maggioranza assoluta, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Capo del Dipartimento Giudiziario ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico Accusatore, che sostituisce la precedente denominazione di Pubblico ministero, gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Azione contraria, con analoghe norme, compie il Pubblico Difensore, precedentemente definito genericamente difesa.

Articolo 87

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura, rispettando l’articolo 83, l’indipendenza dei giudici, del Pubblico Accusatore e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Articolo 88

Ferme le competenze del Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario, spettano comunque a quest’ultimo l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Articolo 89

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La Costituzione e la legge ne assicurano la durata massima di cinque anni.

Nel processo sociale, che sostituisce le precedenti distinzioni di processo penale e processo civile, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se comprende o  parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo sociale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali, è sempre ammesso ricorso in Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario per violazione di legge.

Articolo 90

Il Pubblico Accusatore ha l’obbligo di esercitare l’azione sociale.

Il Pubblico Difensore, se convinto della colpevolezza di chi assiste, può recedere dall’incarico, e viene sostituito da altro Difensore Pubblico nominato dall’autorità giudiziaria e/o richiesto dal/dagli/dalla/dalle imputato/i/a/e.

Articolo 91

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi ai Consigli degli organi di giurisdizione.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali Consigli degli organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Articolo 92

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Repubbliche federate nel rispetto della Costituzione della Repubblica Federale italiana, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Questi due ultimi ordini di vincoli devono essere sempre posti a verifica, ratifica ed eventuale disdetta o contestazione da parte del Consiglio Federale a maggioranza qualificata.

Lo Stato ed il Governo Federale hanno legislazione esclusiva delle seguenti materie:

  1. a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
  2. b) immigrazione;
  3. c) rapporti tra la Repubblica Federale e le confessioni religiose e filosofiche;
  4. d) difesa e Sicurezza Nazionale; armi, munizioni ed esplosivi;
  5. e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
  6. f) Consigli e organi dello Stato; referendum statali; eventuale elezione del Parlamento europeo;
  7. g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  8. h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  9. i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento sociale; giustizia amministrativa;
  10. l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  11. m) norme generali sull’istruzione;
  12. n) previdenza sociale;
  13. o) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di tutte le aree territoriali;
  14. p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  15. q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, federale e locale; opere dell’ingegno;
  16. r) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente con quelle locali quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del le attività; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere locale; enti di credito fondiario e agrario a carattere locale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Repubbliche federate la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato e del Governo Federale.

Spetta alle Repubbliche federate la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e del Governo Federale.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Repubbliche federate. La potestà regolamentare spetta alle Repubbliche federate in ogni altra materia. I Comuni, le Comunità Locali e le Aree Locali hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti delle Repubbliche federate rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge repubblicana ratifica le intese della Repubblica federata con le altre Repubbliche federate per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Repubblica federata può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato e del Governo Federale.

Articolo 93

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Comunità Locali, Aree Locali, Repubbliche federate e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Comunità Locali e le Aree Locali sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o repubblicana, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Repubbliche federate in materia di immigrazione, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Repubbliche federate, Comuni, Comunità Locali e Aree Locali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 94

La Repubblica federata non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Repubbliche federate, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Repubbliche federate, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Repubbliche federate, delle Aree Locali, delle Comunità Locali e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, oppure quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Articolo 97

Sono organi della Repubblica federata: il Consiglio della Repubblica, il Governo della Repubblica e il suo Presidente.

Il Consiglio della Repubblica esercita le potestà legislative attribuite alla Repubblica stessa e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge al Consiglio Federale.

Il Governo della Repubblica è l’organo esecutivo della Repubblica federata.

Il Presidente del Governo della Repubblica rappresenta la Repubblica federata; dirige la politica del Governo della Repubblica e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti repubblicani locali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Repubblica federata, conformandosi alle istruzioni del Governo Federale.

Articolo 98

I casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Governo della Repubblica nonché dei consiglieri repubblicani sono disciplinati da questa stessa Costituzione e con legge dello Stato. La durata degli organi elettivi è sempre di cinque anni, come specificato in questa Costituzione.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a un Governo della Repubblica e al Consiglio Federale, ad un altro Consiglio o ad altro Governo repubblicano, oppure all’eventuale al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri repubblicani non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente del Governo della Repubblica è eletto all’interno del Governo della Repubblica, nomina e revoca i componenti del Governo della Repubblica.

Si procede a nuove elezioni del Presidente del Governo della Repubblica in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

Articolo 99

Con Provvedimento motivato del Presidente della Repubblica Federale sono disposti lo scioglimento del Consiglio della Repubblica e la rimozione del Presidente del Governo della Repubblica che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il Provvedimento è adottato a maggioranza qualificata del Consiglio Federale.

Articolo 100

Il Governo Federale, quando ritenga che una legge repubblicana ecceda la competenza della Repubblica federate, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Repubblica federata, quando ritenga che una legge, un regolamento od un provvedimento dello Stato o di un’altra Repubblica leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto in questione.

Articolo 101

Il Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale di leggi, regolamenti e provvedimenti, dello Stato e delle Repubbliche federate; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Repubbliche federate, e tra le Repubbliche; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica Federale, a norma della Costituzione.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica Federale intervengono, oltre i giudici del consiglio, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a consigliere federale, che il Consiglio Federale compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Articolo 102

Quando il Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario l’illegittimità costituzionale di una legge, un regolamento od un provvedimento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione del Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario è pubblicata e comunicata al Consiglio Federale ed ai Consigli delle repubbliche interessati affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Articolo 103

Una legge dello Stato stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei membri del Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario.

Con legge dello Stato sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario.

Contro le decisioni del Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario non è ammessa alcuna impugnazione.

Articolo 104

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Articolo 105

Nota finale

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica Federale Italiana da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Tutto quanto non esplicitato dalla presente Costituzione Federale è regolamentato dalle apposite leggi.